Con questa frase si può sintetizzare quanto, durante la conferenza del 10 Maggio a Como, organizzata da ANCE e collegio dei Geometri, ha voluto esprimere il dott. Raffaele Guariniello, ormai super star dei tribunali per il suo ruolo avuto di pubblica accusa, davanti alle più importanti tragedie, avvenute in Italia, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di protezione ambientale.
Ma cosa sono i M.O.G.? Per il dott. Guariniello, questi sono l’unico strumento, che le società hanno, per dimostrare di non avere colpa amministrativa, davanti a possibili reati penali commessi dal loro personale.
In questa giornata abbiamo affrontato la parte riguardante i possibili reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art 589 cp omicidio colposo – art. 590 cp lesioni personali colpose), per i quali il D.Lgs. 231/01, chiede alle società di gestire il sistema in modo che questi reati siano il più limitati possibili.
Qualora tali infortuni avvengano, dovranno essere solo per casi fortuiti, o per comportamenti abnormi da parte degli operatori; NON devono avvenire MAI per errori di gestione, errori di controllo, errori di comunicazione, mancata formazione, mancati aggiornamenti o momenti di confronto.
Le società con i MOG devono dimostrare questo, ovvero di aver mantenuto un sistema in grado di prevenire questi reati (morte o grave infortunio), sistema fatto di funzioni e ruoli ben specifici assegnati al personale, dove ognuno conosce le proprie responsabilità ed i propri compiti, dove chi non rispetta le regole del sistema viene immediatamente corretto. Obbiettivi ben identificati e condivisi con tutto il personale.
Inutile dire che le sentenze snocciolate dal Dott. Guariniello, parlano purtroppo di gravi incidenti e di società che non hanno saputo dimostrare la loro corretta gestione in ambito di sicurezza, facendo emergere fragilità, che per la normativa vengono interpretate come vantaggi o interessi (quasi a voler dire: ”non ti sei adeguato alle normativa per risparmiare”)
Se emerge tale vantaggio o interesse, a seguito di grave infortunio, il D.Lgs.231/01 individua pene con sanzione pecuniarie (fino a € 1.500.000,00), confisca di beni, interdizione (dal poter pubblicizzare i beni, alla limitazione di alcune tipologie di lavoro, alla limitazione contrattuale, …) e pubblicazione delle sentenze.
A garanzia di una corretta gestione del sistema, vi è l’obbligo di un Organismo di Vigilanza, scelto dalla stessa azienda, che possa entrare nel merito monitorando il sistema di gestione, la sua efficacia , ed il rispetto da parte di tutti gli organi interni dello stesso.
Il dott. Guariniello chiude la conferenza ricordando alle società, che, in caso di infortunio grave o mortale, a processo, è meglio arrivarci con un idoneo Modello Organizzativo.
Daniele Luinetti