La valutazione del rischio è certamente un obbligo di legge, e molte aziende per questo scelgono di ottemperare a questo dovere col minimo richiesto.Il rischio “stress lavoro correlato” rientra tra i rischi da valutare, e risulta sufficiente applicare una check list di indicatori oggettivi. Sicuramente la valutazione “minima” accontenta gli enti ispettivi, che come noto badano che la documentazione sia in regola. Ma chi fa sicurezza sa che non basta “avere la patente” bensì bisogna “saper guidare”. E’ per questo che per tutelare le aziende in termini giuridici (e non solo procedurali) è consigliabile applicare un approccio completo e partecipativo, articolato per rappresentare non un obbligo bensì una vera tutela ai sensi della norma e di fatto.
Personalmente ritengo che l’analisi di clima organizzativo sia uno strumento diagnostico manageriale strategico per una gestione eccellente delle risorse umane, e che l’obbligo di legge fornisca in realtà una buona ragione per fare un lavoro che vada oltre il dovuto, oltre il necessario e sfoci in un’azione che metta al centro la risorsa umana come valore aziendale. La cura di sé non si fa solo quando si sta male (malattia e terapia) o quando si teme di ammalarsi (prevenzione e vaccino), ma anche quando si pensa di star bene (salute e benessere). Come scrive lo stesso ente INAIL nel settembre 2017: L’approccio preliminare, proprio per le sue caratteristiche di semplicità e per il coinvolgimento di un numero limitato di attori, può non sempre rendere chiara la necessità di adottare misure correttive ovvero il tipo di misure da adottare. In tale ottica, la discrezionalità del DL – e di chi lo coadiuva nel processo valutativo – di passare ad una fase di approfondimento… può essere un ragionevole approccio da adottare. Mentre in prima istanza si interpretava che il passaggio alla fase approfondita fosse da effettuare solo in caso gli interventi messi in atto a seguito della valutazione preliminare si fossero rivelati inefficaci, la Commissione per gli interpelli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che ‘[…] il datore di lavoro potrà utilizzare […] anche nella fase preliminare della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato strumenti usualmente riservati alla valutazione approfondita, al fine di individuare con maggiore precisione gli interventi da adottare in concreto’. …al fine di un’applicazione efficace dell’approccio e di una più completa identificazione dei livelli di rischio, nonché di pianificazione degli interventi, è auspicabile che le aziende che decidano di adottare la metodologia Inail implementino tutto il percorso metodologico, non limitandosi al solo utilizzo di alcune fasi e/o strumenti.